Motivazioni sentenza definitiva Calciopoli, "sette anni di campionati falsati"!
Per tutti quelli che ancora farneticano fantomatiche verità, per quelli che spudoratamente ancora chiedono la restituzione degli scudetti (quando invece patteggiando hanno ammesso le proprie responsabilità), per tutti quelli che ancora tentennano o cercano assurde scuse o si nascondono davanti, "ma anche loro hanno fatto uguale", per le troppe diatribe da bar che spesso senti ancora in tv (già chissà se le trasmissioni sportive - Rai e Mediaset - daranno lo spazio che merita una notizia simile, ma ho la sensazione che invece passerà stranamente inosservata), personaggi che sarebbero dovuti sparire dal palcoscenico televisivo e che invece continuano tranquillamente a frequentare talk-show calcistici e raccontano le loro (false) verità, e che vengono venerati come a dei, come se nulla fosse accaduto, come se tutto lo scandalo Calciopoli sia stato solo una bolla di sapone, un'invenzione (come d'altronde poi succede anche nel mondo della politica nostrana, dove bastano pochi mesi per riabilitare anche i peggiori delinquenti davanti ai peggiori reati, reati che se commessi da noi "comuni mortali" porterebbero solo al carcere, senza "se" e senza "ma")!
Ecco di seguito uno stralcio di quanto contenuto nelle 250 pagine delle motivazioni della sentenza definitiva, riporto testuale:
"Appare indubbio che sia emerso un sistema ben collaudato, peraltro già operante dagli anni 1999-2000, fra soggetti che sulla falsariga di ‘rapporti amichevoli’ (…) ponevano in essere condotte finalizzate a falsare la reale potenzialità di alcune squadre di calcio”.
Come già i giudici di primo grado avevano ipotizzato parlando di un campionato, il 1999-2000, “sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata: quando si giocò Juventus-Parma, diretto da De Santis, e terminato con il risultato di 1-0; e non riuscendo nell’intento di garantire alla Juventus la vittoria finale in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato dall’arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di De Santis (all’ultima giornata la Juve perse a Perugia e il titolo andò alla Lazio, ndr)”.
(...) “Molteplici e articolati – si legge nella motivazione – risultano gli elementi probatori individuanti la sussistenza dell’associazione in parola”. Riassumendo:
1) La “copiosissima mole di conversazioni intercettate fra più associati” che hanno evidenziato “in primis la gravissima intrusione in ambiti federali, della Figc, di soggetti a essa estranei, come appunto il Moggi”. E la “leggerezza e apparente convivialità con cui avvenivano accordi per le designazioni delle griglie fra personaggi come il Bergamo e il Moggi o anche il Giraudo” (pag. 103).
2) La “evidente durezza dei rapporti che intercorrevano fra alcuni partecipi al sodalizio” e “l’evidente obiettivo di impossessarsi o di mantenere un potere di controllo” (pag. 104). Sempre su Moggi, “dagli atti processuali emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali” dovuto alla “personalità decisa, ma al contempo concreta e priva di filtri nell’esporre le proprie decisioni” (di qui la distinzione fra “promotore” del sistema, Moggi, e “organizzatori”, Pairetto, Bergamo, Mazzini; pag. 121).
3) Le intercettazioni “sulla cui validità di genuinità e attendibilità probatoria non vi è alcun dubbio” (pag. 105).
4) “L’uso delle schede straniere, utenze utilizzate da molteplici soggetti su chiara ideazione dello stesso Moggi”. Un uso che secondo la Corte è “il punto centrale che identifica la portata della associazione in parola” (pag. 109).
5) “Le riunioni conviviali presso le abitazioni per lo più di Giraudo, Pairetto, dello stesso Moggi e anche del Mazzini” e i “successivi incontri relativi alle imputazioni di frodi sportive (il salvataggio della Fiorentina) in cui si evidenzia la concreta operatività del sodalizio” (pag. 120).
6) Il ruolo “affatto secondario, ma anzi di rilievo nel sodalizio ricoperto dagli imputati Pairetto e Mazzini: i quali in forza della funzione loro attribuita hanno di fatto rafforzato il contesto e l’incidenza del sodalizio” (pag. 113).
7) “La figura assolutamente apicale nel sodalizio del Moggi Luciano” con la sua “influenza davvero abnorme in ambito federale” e la sua “molteplicità di rapporti a vario livello, fuori dalle sedi istituzionali”; per non parlare delle “eclatanti incursioni del Moggi, insieme al Giraudo, negli spogliatoi ove si trovavano gli arbitri (citati i casi di Paparesta e Farneti, ndr) che testimoniano “della abitualità e della spregiudicatezza del Moggi, spesso con il Giraudo, di intromettersi in un luogo che dovrebbe essere inaccessibile almeno ai diretti interessati ” pagg. 122-123).
Stralcio sentenza via Fatto Quotidiano
(qui la sentenza d’appello Calciopoli in pdf - via fanpage).
fonte: www.stopcensura.com
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