EQUITALIA E’ INCOSTITUZIONALE. VA CHIUSA: DEVE RISARCIRE CITTADINI E IMPRESE PER STROZZINAGGIO, USURA DI STATO, ABUSI DI POTERE E ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
di Gianni Lannes
Il 4 dicembre 2013, dopo solo 8 anni e la denuncia di 27 cittadini, finalmente la Corte costituzionale ha annunciato che la legge 270/2005 (definita altresì “porcellum” dal suo stesso ideatore, l'insigne giurista lombardo (sic!) della Lega Nord, di mestiere odontoiatra, al secolo Roberto Calderoli), entrata in vigore il 31 dicembre 2005, è incostituzionale. Sul piano giuridico, ossia in punta di diritto ne discende che tutti gli atti legislativi varati da ben cinque governi nel corso di tre legislature (XV, XVI, XVII) sono nulli, ossia non validi. Infatti, e non a caso, il presidente emerito della Consulta, Capotosti, in una recente dichiarazione pubblica ha confermato tale assunto, in linea, appunto, con il diritto costituzionale. Appena, la sentenza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale (entro genaio 2014) ci sarà un terremoto ai piani alti del potere per conto terzi.
Per la cronaca giudiziaria: anche il diritto tributario è fonte normativa secondaria rispetto alla Costituzione cui deve assolutamente allinearsi, pena la nullità degli atti. Sorpresa effimera, se non fosse già abbastanza il cappio di chi lavora realmente: secondo la legge di stabilità appena varata dall'eterodiretto ed abusivo governo Letta, i contribuenti considerati da chi comanda meri italidioti dovranno pagare 1,1 miliardi di tasse in più nel 2014. Nel Belpaese si continuano ad esentare i patrimoni, mentre si massacrano di tasse fuorilegge chi suda dalla mattina alla sera per sopravvivere dignitosamente. Tanto per non dimenticare: perché lo Stato tricolore non esige il pagamento di ben 98 miliardi di tasse evase più gli interessi non pagati, dai concessionari del gioco d'azzardo? C'è per caso qualche indicibile affare in comune?
Equitalia è la società pubblica (51% Agenzia delle Entrate, 49% INPS) italiana incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, ad eccezione della Sicilia, che ha preso vita nel 2007.
Fino al 30 settembre 2006 la riscossione era affidata in concessione a privati prevalentemente banche, in numero di quasi 40. Con il Decreto Legge 4 luglio 2006, numero 223 il Governo Prodi II ha autorizzato Riscossione S.p.A. ad utilizzare i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Il Gruppo Equitalia si compone delle società Equitalia S.p.A. (capogruppo), delle società da essa controllare e di altri tre agenti della riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (Sicilia esclusa, la cui società si chiama Riscossioni Sicilia S.p.A.) (fino al 1º settembre 2012 denominata SERIT Sicilia S.p.A.).
Di conseguenza, anche tutti gli atti di Equitalia devono essere considerati nulli, non validi, basati su gravi ed intollerabili abusi di potere, da un’agenzia statale priva di legittimità legale ad agire. Ergo: i numerosi tartassati sono legittimati a denunciare e a citare in giudizio chi li ha ingiusta
Equitalia è stata giustamente criticata per la sua lentezza amministrativa (che fa lievitare a dismisura, ossia a livello di strozzinaggio gli interessi), per gli aggi di riscossione e i tassi di interesse molto elevati che fanno lievitare i costi, e per la facilità con la quale ricorre al pignoramento di beni (inclusi immobili) a fronte di debiti relativamente modesti. Anche l'inefficienza amministrativa della società è stata spesso oggetto di critiche da parte dei mass media, poiché ciò rende effettivamente difficile, se non obiettivamente impossibile, il pagamento da parte di quei soggetti che si trovano in una situazione economica non agiata.
All'aumento della rapidità per la messa in pratica di azioni di forza per la riscossione dei pagamenti, si affiancano procedure costose e onerose in termini anche di tempo (il ricorso deve essere presentato con bollo e atti giudiziari) e spesso poco chiare per come sono descritte nella cartella esattoriale stessa.
A seguito di un elevato numero di cosiddette cartelle pazze (ovvero delle cartelle esattoriali emesse in realtà dagli enti impositori, contenenti errori palesi come errato intestatario, richiesta di pagamenti non dovuti o già effettuati) inviate da Equitalia, diverse manifestazioni si sono tenute specialmente in Sardegna. Equitalia ha dovuto presentare anche scuse ufficiali e in seguito sono state approvate procedure di autocertificazione (spesso non pubblicizzate a dovere) per poter presentare ricorso.
Il 3 aprile 2012 la Cassazione (Sezioni Unite Civili) con sentenza numero 5751/2012 - relativa alla impignorabilità di beni da parte di Equitalia per cifre irrisorie inferiori ad 8 mila euro - ha sancito inequivocabilmente:
«quello che conta ai fini dell’interpretazione di un atto normativo non è l’intenzione del legislatore o la lettura fattane da ministeri, governi, parlamentari ed altri enti, ma la volontà oggettiva della legge, quale risultante dal suo dato letterale».
In buona sostanza, la legge elettorale è la normativa fondamentale per la rappresentanza politica in uno Stato di diritto. Nel caso italiano, secondo la Consulta, sono stati vulnerati i diritti elettorali del popolo sovrano.
La Corte Costituzionale (il più elevato grado giudiziario in Italia) giudica da quel momento in avanti (ex nunc), e retroattivamente (ex tunc). Dunque, tutti i personaggi che dal primo gennaio 2006 siedono in Parlamento, nessuno escluso, e che ci siederanno fino a che la Gazzetta Ufficiale non pubblicherà le motivazioni della sentenza (entro gennaio 2014), pur moralmente usurpatori non potranno essere considerati tali. Un caso a parte sono i senatori a vita. Se ce ne fosse ancora qualcuno nominato da un presidente della Repubblica “ante porcellum” (dunque non certo Napolitano), questo potrebbe sedere a buon diritto in Parlamento. A quanto mi consta, però, di questi non ne resta nessuno. Anche lo stesso capo dello Stato è abusivo, essendo stato eletto per due volte da parlamentari senza titolo legale.
Adesso ci ritroviamo a scoprire che per tanti anni siamo stati “s-governati” da figuranti che di sedere dove bivaccano e ingrassano a spese dell’ignaro contribuente non hanno assolutamente titolo e diritto.
Non sono un giurista, ma so leggere, scrivere e fare di conto. Allora, come disse quel tale passato a miglior vita: “se sbaglio, mi corigerete”.
(1- continua)
Riferimenti:
^ Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in materia di "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."
^ Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, in materia di "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"
^ Legge 12 luglio 2011, n. 106, in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n.153 del 4-7-2006 )
note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
fonte: sulatestagiannilannes.blogspot.it
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