CRISTO MORTO - ANDREA MANTEGNA

sabato 2 novembre 2013

il delitto d'onore in Italia



in Italia, sino a pochi decenni fa, la commissione di un delitto perpetrato al fine di salvaguardare l'onore (ad esempio l'uccisione della coniuge adultera o dell'amante di questa o di entrambi) era sanzionata con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, poiché si riconosceva che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" valeva di gravissima provocazione, e la riparazione dell'onore non causava riprovazione sociale.

Vale la pena di riportare il dettato originario della norma:

Codice Penale, art. 587

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

L'art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie (o il marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna), la figlia o la sorella al fine di difendere "l'onor suo o della famiglia". La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d'ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una "illegittima relazione carnale" che coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all'onore. Anche l'altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.
A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l'istituto del "matrimonio riparatore", che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia.
Quanto all'ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell'on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l'abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull'omicidio "a causa d'onore", proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell'ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di "non sgradimento" da parte dell'opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto).
Dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull'aborto, dunque davvero molto tempo dopo le dette sentenze, le disposizioni sul delitto d'onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.

fonte: Wikipedia

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